COSTITUZIONE
3 novembre 1946
preambolo:
Noi, popolo giapponese, per
mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti,
decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una
cooperazione pacifica con tutte le Nazioni ed i doni della libertà in tutto
questo Paese, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per
colpa del Governo, proclamiamo che il potere sovrano è detenuto dal popolo ed
ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione, fondata sul principio universale che
il governo è un sacro mandato, la cui autorità è derivata dal popolo, i cui
poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo e i cui benefici sono
goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi,
le ordinanze e i regolamenti in contrasto con quanto qui stabilito.
Desideriamo la pace per tutti
i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presiedono alle umane
relazioni e che muovono l'umanità, noi, popolo giapponese, abbiamo deciso di
fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla
giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi
desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e
decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i
tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e
dell'intolleranza. Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il
diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.
Noi sosteniamo che nessun
popolo è responsabile soltanto verso se stesso, ma che, al contrario, le leggi
della moralità politica sono universali e che l'obbedienza a tali leggi incombe
su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le
loro relazioni sovrane con gli altri popoli.
Per questi
alti principi e scopi, noi popolo giapponese, impegniamo il nostro onore
nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.
Art. 1 - L'Imperatore è il simbolo dello
Stato e dell'unita del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del
popolo, in cui risiede il potere sovrano.
Art. 2 - Il trono
imperiale è dinastico e successorio in conformità alla Legge sulla Casa
imperiale approvata dalla Dieta.
Art. 3 - Per tutti gli atti
dell'Imperatore nelle questioni di Stato è necessario il parere e l'approvazione
del Gabinetto, ed il Gabinetto ne ha la responsabilità.
Art. 4 -
L'Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste nella
presente Costituzione. Egli non ha in nessun caso poteri di governo.
L'Imperatore può delegare le sue funzioni pubbliche nel modo previsto dalla
legge.
Art. 5 - Quando, in conformità alla Legge sulla Casa
Imperiale, viene istituita una Reggenza, il Reggente esercita le sue funzioni
pubbliche in luogo dell'Imperatore. In tal caso, si applica il primo comma
dell'articolo precedente.
Art. 6 - L'Imperatore nomina il Primo
Ministro che è stato designato dalla Dieta. L'Imperatore nomina il Presidente
della Corte Suprema che è stato designato dal Gabinetto.
Art. 7 -
L'Imperatore, udito il parere e ottenuta l'approvazione del Gabinetto, svolge le
seguenti funzioni pubbliche, in nome del popolo:
- promulgazione degli
emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei decreti del Gabinetto e dei
trattati;
- convocazione della Dieta;
- scioglimento della Camera dei
Rappresentanti;
- indizione delle elezioni generali dei membri della
Dieta;
- attestazione della nomina e delle dimissioni dei ministri di Stato e
degli altri funzionari, come stabilito dalla legge, nonché del conferimento dei
pieni poteri e delle lettere credenziali agli ambasciatori ed ai ministri
plenipotenziari;
- attestazione delle amnistie, generali e speciali, delle
commutazioni di pena, della grazia e della riabilitazione;
- conferimento
delle distinzioni onorifiche;
- attestazione delle ratifiche e degli altri
atti diplomatici, come stabilito dalla legge;
- ricevimento delle credenziali
degli ambasciatori e dei ministri stranieri;
- rappresentanza dello Stato
nelle cerimonie ufficiali.
Art. 8 - Nessuna proprietà potrà essere
conferita alla Casa Imperiale, o da essa accettata o ceduta, senza
l'autorizzazione della Dieta.
CAPITOLO II - LA
RINUNZIA ALLA GUERRA
Art. 9 - Aspirando sinceramente ad una
pace internazionale fondata sulla giustizia e sull'ordine, il popolo giapponese
rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla
minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie
internazionali.
Per conseguire, l'obbiettivo proclamato nel comma precedente,
non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell'aria, e nemmeno altri
mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà
riconosciuto.
CAPITOLO III - I
DIRITTI E I DOVERI DEL POPOLO
Art. 10 - I requisiti richiesti per la
cittadinanza giapponese sono determinati dalla legge.
Art. 11 -
Non sarà impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti fondamentali
dell'uomo. Tali diritti fondamentali dell'uomo, garantiti al popolo dalla
presente Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa e delle future
generazioni come diritti eterni ed inviolabili.
Art. 12 - Il
godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo dalla presente
Costituzione sarà conservato dalla continua vigilanza del popolo stesso, che si
asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e di tali diritti e ne curerà
l'utilizzazione per il pubblico benessere.
Art. 13 - Tutte le
persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui. Il loro
diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i
limiti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo dei legislatori
e degli altri organi responsabili del governo.
Art. 14 - Tutti i
cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione
alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di
religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili,
né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun
privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi
decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la
vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in
avvenire.
Art. 15 - Il popolo ha il diritto inalienabile di
scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli.
Tutti i
rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un
qualche suo gruppo particolare.
Il suffragio universale è garantito agli
adulti per l'elezione dei rappresentanti del popolo. In tutte le elezioni sarà
mantenuta inviolata la segretezza del voto. Nessun votante potrà essere chiamato
a rispondere, pubblicamente o privatamente, della scelta fatta.
Art.
16 - Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di
danni, per la rimozione di pubblici ufficiali, per l'approvazione, l'abrogazione
o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti, e per qualsiasi reclamo
in ordine ad altre questioni; né alcuna persona potrà essere assoggettata ad un
trattamento discriminatorio per aver assunto l'iniziativa di una simile
petizione.
Art. 17 - Ogni persona che abbia subito un danno per un
atto illegale d'un pubblico funzionario ha il diritto di chiederne il
risarcimento allo Stato od alla persona giuridica competente, secondo le
modalità stabilite dalla legge.
Art. 18 - Nessuna persona sarà
tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che
costituisca punizione di crimini, è proibita.
Art. 19 - La libertà
di pensiero e di coscienza è inviolabile.
Art. 20 - La libertà di
religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà
qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi potere politico.
Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione,
rito o pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno
dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività
religiosa.
Art. 21 - Le libertà di riunione, di associazione, di
parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non
sarà mantenuta alcuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di
comunicazione.
Art. 22 - Ogni persona avrà la libertà di scegliere
e di cambiare la sua residenza è di scegliere la sua occupazione, nei limiti in
cui ciò non sia in contrasto non il benessere pubblico. La libertà di tutte le
persone di recarsi negli Stati stranieri e di abbandonare la propria
cittadinanza sarà inviolabile.
Art. 23 - La libertà di
insegnamento è garantita.
Art. 24 - Il matrimonio sarà basato
unicamente sul consenso reciproco di entrambi gli sposi e sarà mantenuto
attraverso una mutua collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito
e per la moglie.
Le leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di
proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni
relative al matrimonio ed alla famiglia saranno formulate ispirandosi ai
principi della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei
sessi.
Art. 25 - Ogni persona ha diritto alla salvaguardia di un
livello minimo per la sua vita materiale e culturale.
In ogni manifestazione
dell'umana convivenza, lo Stato si sforza d'incoraggiare e di migliorare la
protezione e la sicurezza sociale, nonché la salute pubblica.
Art.
26 - Ogni persona avrà il diritto di ricevere un'eguale educazione,
corrispondente alle sue capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà
obbligata ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze, senza eccezione, posti
sotto la sua protezione, ricevano l'istruzione elementare. Tale istruzione
obbligatoria sarà gratuita.
Art. 27 - Tutte le persone hanno il
diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per
i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento
della mano d'opera infantile è proibito.
Art. 28 - Il diritto dei
lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è
garantito.
Art. 29 - Il diritto di proprietà o di possesso dei
beni è inviolabile. I diritti della proprietà saranno definiti dalla legge, in
conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata
per utilità pubblica, dietro giusto compenso.
Art. 30 - Il popolo
è soggetto alle imposte secondo le modalità stabilite dalla
legge.
Art. 31 - Nessuno potrà essere privato della vita o della
libertà, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità
della procedura prevista dalla legge.
Art. 32 - A nessuno può
essere negato il diritto di ricorrere agli organi
giurisdizionali.
Art. 33 - Nessuna persona sarà arrestata eccetto
che dietro mandato emesso dal magistrato competente, che specifichi il reato di
cui si fa carico alla persona stessa, a meno che quest'ultima sia arrestata in
flagranza.
Art. 34 - Nessuno sarà arrestato o detenuto senza
essere subito informato dell'imputazione su lui pendente, e senza ch'egli possa
farsi immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno potrà essere detenuto in
mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di chiunque, i motivi stessi
dovranno essere senza indugio precisati, in udienza pubblica, davanti al
magistrato, alla presenza dell'imputato e del suo avvocato.
Art.
35 - Il diritto di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie
carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e
sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la
descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle
condizioni previste nell'art. 33.
Ogni perquisizione o sequestro sarà
effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico dal
magistrato.
Art. 36. - E' assolutamente proibito al pubblico
ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.
Art. 37 - In
tutti gli affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e
pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità
di esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un procedimento
obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.
In
ogni tempo l'accusato avrà l'assistenza di un difensore competente; e se
l'imputato non sarà in grado di procurarsi il difensore stesso con i suoi mezzi,
questo gli sarà procurato dallo Stato.
Art. 38 - Nessuno sarà
obbligato a testimoniare contro se stesso. Nessuna confessione sarà tenuta
valida come elemento di prova se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o
dopo un prolungato arresto o detenzione.
Nessuno potrà essere condannato o
punito nei casi in cui l'unica prova contro di esso sia costituita dalla sua
confessione.
Art. 39 - Nessuno potrà essere imputato penalmente
per un atto che era legale nel momento in cui era stato commesso, o per il quale
esso era già stato assolto, così come nessuno potrà essere sottoposto a due
giudizi per lo stesso reato.
Art. 40 - Chiunque venga assolto,
dopo essere stato arrestato o detenuto, potrà richiedere i danni allo Stato,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 41 - La Dieta è l'organo supremo del
potere statale ed è il solo organo legislativo dello Stato.
Art.
42 - La Dieta è formata da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e la
Camera dei Consiglieri.
Art. 43 - Ambedue le Camere sono
costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo. Il numero dei
membri di ciascuna Camera viene stabilito dalla legge.
Art. 44 - I
requisiti per essere elettore o membro di ciascuna delle due Camere sono
stabiliti dalla legge.
Non vi sarà, però, alcuna discriminazione per motivi
di razza, di religione, di sesso, di condizione sociale, di origine familiare,
di educazione, di proprietà o di reddito.
Art. 45 - La durata
dell'ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti è di 4 anni. Però tale
durata può essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei
Rappresentanti.
Art. 46 - La durata dell'ufficio di membro della
Camera dei Consiglieri è di 6 anni, ma le elezioni per ciascuna metà dei membri
hanno luogo ogni 3 anni.
Art. 47 - Le circoscrizioni elettorali,
le procedure di votazione e tutti gli altri problemi attinenti all'elezione dei
membri delle due Camere sono regolati dalla legge.
Art. 48 -
Nessuno può essere membro delle due Camere contemporaneamente.
Art.
49 - I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali
dal Tesoro in conformità alla legge.
Art. 50 - Salvo che nei casi
stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere
arrestati mentre la Dieta è in sessione.
Qualsiasi membro arrestato prima
dell'apertura della sessione sarà lasciato in libertà durante il periodo della
sessione stessa su richiesta della Camera.
Art. 51 - I membri di
entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per
i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte all'interno della
Camera.
Art. 52 - La Dieta sarà convocata almeno una volta l'anno
in sessione ordinaria.
Art. 53 - Il Gabinetto può convocare la
Dieta in sessione straordinaria. Quando un quarto, od una frazione maggiore, dei
componenti dell'una o dell'altra Camera lo richieda, il Gabinetto è obbligato a
procedere alla convocazione della Dieta.
Art. 54 - Quando viene
sciolta la Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un'elezione generale dei
membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello
scioglimento, e la Dieta dev'essere convocata entro 30 giorni dalla data delle
elezioni. Quando viene sciolta la Camera dei Rappresentanti, la Camera dei
Consiglieri deve aggiornare immediatamente i suoi lavori. Tuttavia il Gabinetto
può decidere, in caso di pericolo nazionale, di convocare la Camera dei
Consiglieri in sessione straordinaria.
I provvedimenti deliberati nel corso
di una sessione, come quella menzionata nel comma precedente, hanno carattere
provvisorio e sono colpiti da nullità, se non vengono approvati dalla Camera dei
Rappresentanti nei 10 giorni successivi all'apertura della nuova sessione della
Dieta.
Art. 55 - Ciascuna Camera giudica le controversie
elettorali relative ai suoi membri.
Tuttavia, per poter privare un membro del
suo seggio è necessaria una decisione assunta colla maggioranza di almeno due
terzi dei membri presenti.
Art. 56 - In entrambe le Camere non
potranno essere trattate questioni se non è presente almeno 1/3 del
totale dei membri.
In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a
maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla
Costituzione. In caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la
questione.
Art. 57 - In entrambe le Camere i dibattiti sono
pubblici. Tuttavia, una riunione può svolgersi a porte chiuse se due terzi, o
più, dei membri presenti adottino una risoluzione in tal senso. In ogni Camera
si redige un processo verbale dei dibattiti. Tale processo verbale viene
pubblicato ed è largamente distribuito, facendosi eccezione solo per i brani
corrispondenti alle riunioni tenute a porte chiuse che si reputa debbano restare
segreti.
Su richiesta di un quinto, o più, dei membri presenti, i voti dei
membri in ordine a qualsiasi questione verranno menzionati nel processo
verbale.
Art. 58 - Ciascuna Camera sceglie il suo Presidente ed il
suo Ufficio di presidenza. Ciascuna Camera adotta il suo Regolamento per le
riunioni e per la procedura, nonché il suo Regolamento interno e può punire
disciplinarmente i suoi membri per violazione delle norme
regolamentari.
Tuttavia, per espellere un membro è necessaria una
deliberazione presa a maggioranza dei due terzi, o più, dei
presenti.
Art. 59 - Un disegno od una proposta di legge diventa
legge dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, salvo quanto
altrimenti stabilito dalla presente Costituzione.
Un disegno od una proposta
di legge che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla
Camera dei Consiglieri diventa legge quando è approvato una seconda volta dalla
Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi, o più, dei membri
presenti.
Nonostante le disposizioni del comma precedente, la Camera dei
Rappresentanti può convocare la riunione di una Commissione congiunta delle due
Camere, così come previsto dalla legge.
Nel caso che la Camera dei
Consiglieri non si sia pronunciata definitivamente nei 6 giorni dal ricevimento
di un disegno o di una proposta di legge approvato dalla Camera dei
Rappresentanti, non tenendo conto delle vacanze parlamentari, la Camera dei
Rappresentanti può decidere che tale omissione equivalga ad un rigetto del
disegno o della proposta menzionati da parte della Camera dei
Consiglieri.
Art. 60 - Il bilancio deve essere presentato prima
alla Camera dei Rappresentanti. Quando, nell'esame del bilancio, la Camera dei
Consiglieri assume una decisione diversa da quella della Camera dei
Rappresentanti, e nel caso in cui una Commissione congiunta di entrambe le
Camere, prevista dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, ovvero se la
Camera dei Consiglieri non riesca a pronunciarsi definitivamente nei 30 giorni
successivi a quello del ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei
Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), allora la decisione
della Camera dei Rappresentanti sarà considerata come decisione della
Dieta.
Art. 61 - Il secondo comma dell'articolo precedente si
applica anche all'approvazione, da parte della Dieta, dei trattati che sono
stati conclusi.
Art. 62 - Ciascuna Camera può svolgere delle
inchieste in ordine alle questioni di governo e può esigere la presenza e
l'audizione di testimoni, nonché la presentazione di documenti.
Art.
63. - Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato possono in qualsiasi
momento partecipare alle sedute di ciascuna delle due Camere allo scopo di
prendere parte ai dibattiti sui disegni e le proposte di legge, senza tener
conto se essi siano, o no, membri della Camera. Essi devono comparire dinanzi
alla Camera quando è richiesta la loro presenza per dare risposte o
spiegazioni.
Art. 64 - La Dieta costituirà una Corte di accusa,
con i membri di entrambe le Camere, allo scopo di processare quei giudici contro
i quali siano stati iniziati dei procedimenti di destituzione.
Le questioni
relative alla messa in stato d'accusa saranno regolate dalla
legge.
CAPITOLO V
- IL GABINETTO
Art. 65 - Il potere esecutivo spetta al
Gabinetto.
Art. 66 - Il Gabinetto è costituito dal Primo Ministro,
che ne assume la presidenza, e da altri ministri di Stato, come stabilito dalla
legge.
Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato devono essere dei
civili.
Il Gabinetto, nell'esercizio del potere esecutivo, è collettivamente
responsabile verso la Dieta.
Art. 67 - Il Primo Ministro è
designato fra i membri della Dieta, con deliberazione della medesima. E tale
designazione ha la precedenza nell'ordine del giorno.
Se la Camera dei
Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano d'accordo, e se una
Commissione congiunta di entrambe le Camere, come stabilito dalla legge, non
riesce a raggiungere un accordo, ovvero la Camera dei Consiglieri non designi
alcuno nel termine di 10 giorni dalla designazione compiuta dalla Camera dei
Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), la decisione della
Camera dei Rappresentanti verrà allora considerata come la decisione della
Dieta.
Art. 68 - Il Primo Ministro nomina i ministri di Stato. La
maggioranza dei ministri deve essere scelta fra i membri della Dieta.
Il
Primo Ministro può revocare discrezionalmente i ministri di
Stato.
Art. 69 - Se la Camera dei Rappresentanti approverà una
mozione di sfiducia, o respingerà una mozione di fiducia, l'intero Gabinetto
dovrà presentare le dimissioni, a meno che la Camera dei Rappresentanti non
venga sciolta entro dieci giorni.
Art. 70 - In caso di vacanza
nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta in seguito ad
un'elezione generale della Camera dei Rappresentanti, l'intero Gabinetto dovrà
presentare le dimissioni.
Art. 71 - Nei casi menzionati nei due
articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in
cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.
Art. 72 - Il Primo
Ministro, in rappresentanza dell'intero Gabinetti non sottopone alla Dieta
progetti di legge e relazioni su questioni attennenti alla vita nazionale e
sulla politica estera; ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami
dell'amministrazione.
Art. 73 - Il Gabinetto, oltre alle funzioni
amministrative di carattere generale, deve:
- applicare lealmente le leggi e
condurre gli affari dello Stato;
- dirigere le relazioni con l'estero;
-
concludere i trattati. Deve ottenere però la preventiva, o, in realizzo alle
circostanze, successiva approvazione della Dieta;
- emanare decreti allo
scopo di tradurre in atto le disposizioni della presente Costituzione e delle
leggi. Però, esso non può includere disposizioni penali in tali decreti, a meno
che non sia autorizzato dalla legge;
- decidere in materia di amnistie
generali, di amnistie speciali, di commutazioni di pena, di grazia e di
riabilitazione.
Art. 74 - Tutte le leggi e tutti i decreti saranno
firmati dal ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo
Ministro.
Art. 75 - I ministri di Stato, durante il periodo in cui
sono in carica, non sono soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del
Primo Ministro; ma con ciò non si menziona il diritto di iniziare tale
azione.
CAPITOLO
VI - IL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 76 - Il potere giudiziario nella sua
totalità è attribuito alla Corte Suprema ed alle Corti inferiori istituite dalla
legge. Non verrà istituito alcun tribunale straordinario, né potranno essere
conferiti ad alcun organo o ente del Potere esecutivo poteri giudiziari in
ultima istanza.
Tutti i giudici sono indipendenti nell'esercizio delle loro
funzioni e sono tenuti ad osservare soltanto la presente Costituzione e le
leggi.
Art. 77 - La Corte Suprema è dotata di potestà
regolamentare, la forza della quale essa stabilisce le regole di procedura e di
giurisdizione, le questioni relative agli avvocati, la disciplina interna dei
tribunali e l'amministrazione degli affari giudiziari.
I pubblici procuratori
sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema. La Corte
Suprema può delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle
Corti stesse.
Art. 78 - La rimozione dei giudici potrà essere
effettuata soltanto in seguito alla formulazione di una pubblica accusa, tranne
il caso che essi vengano dichiarati giudizialmente incapaci, per motivi mentali
o fisici, di svolgere le loro funzioni. Nessuna azione disciplinare contro dei
giudici può essere svolta da un organo od ufficio dipendente dal Potere
esecutivo.
Art. 79 - La Corte Suprema è composta da un Presidente
e da giudici, nel numero stabilito dalla legge; i giudici stessi, tranne il
Presidente, sono nominati dal Gabinetto. La nomina dei giudici della Corte
Suprema sarà ratificata dal popolo in occasione della prima elezione generale
della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina; e sarà di nuovo
sottoposta a ratifica in occasione della prima elezione generale della Camera
dei Rappresentanti dopo un periodo di carica di 10 anni, e così via di seguito.
Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti
indica che essi sono favorevoli alla revoca di un giudice, questi deve essere
dimesso. Le questioni sottoposte a ratifica saranno stabilite dalla legge.
I
giudici della Corte Suprema verranno posti in pensione quando raggiungeranno i
limiti di età stabiliti dalla legge.
Art. 80 - I giudici delle
Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta
dalla Corte Suprema.
Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo
di dieci anni, con il diritto ad essere riconfermati, nell'intesa che saranno
posti in pensione quando raggiungeranno l'età a tale scopo stabilita dalla
legge. Essi riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati,
che non saranno diminuiti durante il periodo in cui resteranno in
carica.
Art. 81 - La Corte Suprema è la Corte di ultima istanza;
essa avrà il potere di decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge,
decreto, regolamento od atto ufficiale.
Art. 82 - I processi
debbono svolgersi e le sentenze debbono essere emesse pubblicamente. Però, nei
casi in cui una Corte decida all'unanimità che la pubblicità è pericolosa per
l'ordine pubblico o per la morale, un processo può essere svolto in udienza
segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati di stampa, nonché
quelli concernenti i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III della presente
Costituzione, dovranno sempre essere svolti in udienza
pubblica.
CAPITOLO
VII - LE FINANZE
Art. 83 - Il potere di amministrare le
finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che la Dieta
stabilirà.
Art. 84 - Non si potrà introdurre alcuna nuova imposta,
né si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della legge, o
secondo le procedure stabilite dalla legge.
Art. 85 - Nessuna
spesa sarà effettuata, né lo Stato assumerà obbligazioni, se non nei modi
autorizzati dalla Dieta.
Art. 86 - II Gabinetto preparerà e
sottoporrà alla Dieta, perché sia discusso e deliberato, un bilancio per ciascun
anno finanziario.
Art. 87 - Allo scopo di premunirsi contro
imprevisti deficit di bilancio, la Dieta può autorizzare l'istituzione di un
fondo di riserva, il cui impiego è deciso dal Gabinetto, sotto la propria
responsabilità.
Il Gabinetto deve ottenere l'approvazione successiva della
Dieta per ogni pagamento effettuato con prelevamenti dal fondo di
riserva.
Art. 88 - Tutti i beni della Casa Imperiale sono
proprietà dello Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale sono approvate dalla
Dieta, che vota gli accrediti corrispondenti nel quadro del bilancio
statale.
Art. 89 - Nessuna parte del denaro o della proprietà
pubblica può essere destinata per il beneficio o il mantenimento di una
qualsiasi istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi scopo educativo,
caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello
Stato.
Art. 90 - Una revisione finale di tutte le spese e di tutte
le entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione per la
revisione dei conti e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante l'anno
finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce.
L'organizzazione e la competenza della Commissione per la revisione dei conti
saranno determinate dalla Dieta.
Art. 91 - Ad intervalli regolari
ed almeno ogni anno, il Gabinetto presenterà alla Dieta ed al popolo una
relazione sullo stato delle finanze nazionali.
CAPITOLO
VIII - L'AUTONOMIA LOCALE
Art. 92. - Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabilite dalla
legge, in conformità ai principi dell'autonomia locale.
Art. 93 -
Gli enti pubblici locali costituiranno delle assemblee, quali loro organi
deliberativi, in conformità alla legge.
I principali funzionari esecutivi di
tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee e tutti gli altri
funzionari locali stabiliti dalla legge saranno eletti con voto popolare diretto
nell'ambito delle singole comunità.
Art. 94 - Gli enti pubblici
locali hanno il diritto di gestire i propri beni, i propri affari e la propria
amministrazione e di redigere i propri statuti, nell'ambito delle
leggi.
Art. 95 - La Dieta non può approvare una legge speciale
applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della
maggioranza degli elettori dell'ente pubblico locale in questione, manifestata
in conformità alla legge.
CAPITOLO
IX - GLI EMENDAMENTI
Art. 96 - L'iniziativa per gli
emendamenti da apportare alla presente Costituzione spetta alla Dieta, mediante
il voto concorde dei due terzi dei membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti
saranno poi sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto
favorevole della maggioranza di tutti i voti espressi a quel fine, in un
referendum apposito ovvero in occasione di elezioni stabilite dalla
Dieta.
Gli emendamenti, in tal modo ratificati, saranno immediatamente
proclamati dall'Imperatore in nome del popolo, quale parte integrante della
presente Costituzione.
CAPITOLO X
- LA LEGGE SUPREMA
Art. 97. - I diritti umani fondamentali
garantiti dalla presente Costituzione al popolo del Giappone sono il frutto
della lotta che da epoche remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno
sopravvissuto a numerose e faticose prove e sono conferiti a questa ed alle
future generazioni, col mandato di garantirne per sempre
l'inviolabilità.
Art. 98 - La presente Costituzione è la legge
suprema del Paese. Nessuna legge, ordinanza, editto imperiale od altro atto del
Governo contrario, in tutto od in parte, alle disposizioni qui enunciate avrà
validità e forza di legge. I trattati conclusi dal Giappone e il diritto
internazionale vigente dovranno essere scrupolosamente osservati.
Art.
99 - L'Imperatore, il Reggente, i ministri di Stato, i membri della Dieta, i
giudici e tutti gli altri pubblici funzionari sono obbligati a rispettare e a
difendere la presente Costituzione.